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Sez. 5, Sentenza n. 3949 del 19/03/2002 (Rv. 553133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento sollevata dinanzi alla commissione tributaria - Rigetto per mancato rinvenimento dell'atto nel fascicolo - Ricorso per cassazione - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la decisione della commissione tributaria regionale di rigetto dell'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per mancato rinvenimento dell'atto nel fascicolo, trova il suo fondamento in un accertamento di fatto, il cui eventuale errore si colloca nell'ambito dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non può costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che, non essendo l'avviso di accertamento un atto del procedimento, non è possibile in sede di legittimità la verifica dell'esattezza dell'affermazione del giudice di merito mediante l'esame diretto degli atti, consentito nelle sole fattispecie di nullità processuali previste dall'art. 360, n. 4, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)