Sez. 1, Sentenza n. 9032 del 12/09/1997 (Rv. 507884 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie - Per nullità della notificazione dell'avviso di accertamento - Invalidità della notificazione - Accertamento di merito - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi in cui venga impugnata dal contribuente la cartella esattoriale, assumendo la invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza o meno di detta invalidità, trattandosi di un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito e non di una nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, dinanzi al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento (art. 16, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)