Sez. 5, Sentenza n. 5924 del 21/04/2001 (Rv. 546199 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notificazione - Nullità - Sanatoria delle nullità degli atti processuali - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
L'avviso di accertamento non è un atto processuale, né è specificamente funzionale al processo - la cui istituzione si correla, non già alla notificazione dell'avviso di accertamento o di qualsiasi atto impositivo impugnabile, che ne costituisce un semplice antecedente, ma alla produzione del ricorso di cui agli artt. 15 e segg. d.P.R. n. 636 del 1972, una volta, ed, attualmente, 18 e 20 D.Lgs. n. 546 del 1992 - ma è atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria. Da ciò deriva la inapplicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali alla notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, non può ritenersi, alla stregua di tale disciplina, che la proposizione del ricorso da parte del contribuente avverso l'atto notificato possa produrre l'effetto di impedire, in ogni caso, la verificazione della decadenza, di diritto sostanziale, correlata alla mancata tempestiva e valida notifica di detto avviso prevista dall'art. 43, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)