Sez. L, Sentenza n. 2869 del 25/03/1999 (Rv. 524577 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - IN GENERE | Indicazione delle parti e dei difensori - Omissioni e inesattezze - Conseguenze - Nullità della sentenza - Applicabilità - Condizioni - Riscontrata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - Necessità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - IN GENERE
L'omessa indicazione delle parti e dei difensori nella intestazione Della sentenza, come prevista dall'art. 132 cod. proc. civ., ovvero la commissione di errori materiali al riguardo non comportano nullità della sentenza a meno che, a causa di tali difetti, si verifichi una effettiva, mancata partecipazione della parte (intesa in senso ampio) al giudizio, sì da determinare la reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. (Nel caso di specie il difensore indicato era stato revocato, pur avendo tuttavia espletato la difesa orale su invito della parte; la S. C. ha ritenuto che, permanendo i poteri del difensore revocato in capo allo stesso fino alla nomina ufficiale di altro difensore - nella specie non verificatasi - la revoca intervenuta non poteva assumere valenza negativa né in ordine al principio del contraddittorio né in ordine al diritto di difesa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)