Sez. L, Sentenza n. 3035 del 17/05/1984 (Rv. 435072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - RIDUZIONE DELLA PREDETTA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - RIDUZIONE DELLA PREDETTA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il principio che la capacità di guadagno di un coltivatore diretto - ai fini del riconoscimento o meno della pensione di Invalidità - deve valutarsi con gli stessi criteri fissati per gli operai agricoli non esclude che l'effettiva possibilità di esplicare operazioni di natura agricola che non richiedono eccessivi sforzi e non sottopongono detto lavoratore autonomo alla rigida osservanza di tempi, orari e metodi propri del lavoro subordinato sia rilevante, e debba, quindi, essere presa in considerazione, al fine di stabilire l'aliquota di riduzione della capacità di guadagno e il carattere usurante o meno dell'impiego delle residue energie lavorative, quando sussista uno stato patologico di non grave entità. (Conf 1959/83, mass n 426810).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)