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Sez. L, Sentenza n. 10863 del 10/11/1990 (Rv. 469725 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469725-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Allorché l'INPS proceda alla revoca della pensione d'Invalidità per il miglioramento dell'originaria situazione invalidante dell'assicurato, il potere di revoca risulta legittimamente esercitato solo ove sia effettivamente accertato l'avvenuto recupero, da parte dello stesso assicurato, di una capacità di guadagno superiore ai limiti pensionabili, per cui in Sede giudiziaria si rende necessario un raffronto comparativo fra lo stato morboso originario in base al quale risulta conseguito - ancorché i forza di sentenza passata in giudicato (la quale spiega effetti vincolanti subordinatamente al persistere dello stato di fatto esistente al tempo della decisione) - il diritto alla prestazione e quello esistente al tempo della revoca di essa, tenendo conto anche delle eventuali infermità sopravvenute nel corso del giudizio. (V 3721/87, mass n 452665; (V 6733/86, mass n 448866; (V 3579/85, mass n 441187; (V 3035/84, mass n 435072).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)