Sez. L, Sentenza n. 5975 del 11/03/2013 (Rv. 625955 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori - Versamento di una maggiorazione percentuale o contributo integrativo - Base contributiva - Redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale - Esclusività - Reddito derivante dall'attività di consigliere di amministrazione di società - Non computabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'I.V.A. si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale. (Nel caso di specie, non essendo stata fornita prova che la partecipazione del legale all'attività del consiglio di amministrazione avesse richiesto le stesse competenze tecniche di cui il medesimo si avvaleva ordinariamente nell'esercizio dell'attività professionale, il giudice di merito aveva escluso che tale attività assumesse connotati tali da poter essere oggettivamente ricondotta a quella tipica della professione; la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)