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Sez. L - , Ordinanza n. 21189 del 27/08/2018 (Rv. 650140 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione supplementare - Carenza del requisito anagrafico al momento della domanda - Conseguenze - Rigetto - Sopravvenienza del requisito - Nuova domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2018-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650140-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione supplementare, la cui decorrenza è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti anagrafici e contributivi devono sussistere già al momento di presentazione della domanda, ne consegue che, in caso di compimento dell'età anagrafica in una data successiva, la relativa istanza va rigettata ed occorrendone una nuova solo da questa inizierà a decorrere la prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)