Sez. L - , Sentenza n. 25075 del 23/08/2023 (Rv. 668752 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Pensione di anzianità - Decorrenza dal primo del mese successivo all’istanza - Rigetto della domanda per carenza di un presupposto - Successiva maturazione - Nuova domanda - Necessità - Decorrenza della prestazione - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'
In applicazione della regola generale sancita dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; ne deriva che, qualora alla data di presentazione dell'istanza amministrativa difetti uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (nella specie, non era decorso il termine di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010), la domanda dev'essere respinta, ma la parte istante ha facoltà di presentare - al momento della maturazione di tutti i presupposti - una nuova istanza e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di quest'ultima va individuato il decorso della prestazione.
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)