Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17511 del 31/07/2014 (Rv. 632028 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Decorrenza dalla data della domanda - Domanda di pensione proposta in assenza del requisito contributivo - Rigetto - Successiva sopravvenienza del requisito - Nuova domanda - Necessità - Decorrenza della pensione - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ne consegue che la domanda va rigettata ove alla data di presentazione non sussista il requisito assicurativo e contributivo, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)