Sez. 3, Sentenza n. 20680 del 25/09/2009 (Rv. 609469 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Art. 477 cod. proc. civ. - Notifica agevolata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - Norma di carattere eccezionale - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità anche per la notifica del pignoramento - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI
In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 cod. proc. civ. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)