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Sez. 3, Sentenza n. 20680 del 25/09/2009 (Rv. 609469 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Art. 477 cod. proc. civ. - Notifica agevolata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - Norma di carattere eccezionale - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità anche per la notifica del pignoramento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609469-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI

In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 cod. proc. civ. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)