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Sez. 3, Sentenza n. 25003 del 10/10/2008 (Rv. 605310 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Efficacia del titolo esecutivo - Notificazione del titolo agli eredi - Necessità - Esclusione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605310-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI

L'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato nè l'uno nè l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)