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Sez. L, Sentenza n. 7029 del 26/08/1987 (Rv. 455203 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455203-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

L'applicabilità - non deducibile per la prima volta in Sede di legittimità - della normativa dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, quale risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, presuppone che la disciplina collettiva del rapporto di lavoro qualifichi espressamente il licenziamento come sanzione disciplinare o, comunque, preveda che l'inadempimento o la Mancanza, da cui deriva il licenziamento, siano inclusi tra le infrazioni disciplinari passibili di tale provvedimento. (V 1751/86, mass n 445068; (V 6112/85, mass n 443252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)