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Sez. L, Sentenza n. 1751 del 14/03/1986 (Rv. 445068 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINARE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ RILEVABILE D'UFFICIO - SITUAZIONI ANTERIORI ALLA SENTENZA N. 204 DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON ANCORA ESAURITE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445068-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINARE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ RILEVABILE D'UFFICIO - SITUAZIONI ANTERIORI ALLA SENTENZA N. 204 DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON ANCORA ESAURITE - RILEVANZA.*

A seguito della sentenza n. 204 della Corte costituzionale, l'osservanza del principio del contraddittorio, quale previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, costituisce una Forma legale essenziale sia per il licenziamento disciplinare, tale qualificato dalla contrattazione collettiva, sia per il licenziamento intimato per giusta causa o per giustificato motivo, e la mancata osservanza di tale garanzia dà luogo a nullità rilevabile d'ufficio, anche in relazione a situazioni giuridiche anteriori alla sentenza citata, purché non ancora esaurite. (V 2641/85, mass n 440437; (V 329/85, mass n 438551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)