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Sez. L, Sentenza n. 6112 del 05/12/1985 (Rv. 443252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - PER MOTIVI DIVERSI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DECLARATORIA DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITÀ DI DETTA NORMA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - PER MOTIVI DIVERSI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DECLARATORIA DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITÀ DI DETTA NORMA - EFFETTI.*

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento impugnato dal lavoratore subordinato deve essere necessariamente contenuto nei limiti dei motivi di annullamento dedotti a sostegno della domanda, sicché ove questa non si fondi su ragioni attinenti all'osservanza delle Disposizioni di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, è precluso al giudice l'esame di tale profilo di illegittimità, essendo irrilevante che medio tempore la portata delle Disposizioni stesse sia stata modificata per effetto della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, le cui pronunce non possono avere incidenza sul rapporto in contestazione, ove non sia stata richiesta l'applicazione della normativa dichiarata incostituzionale. Nè d'altra parte è invocabile il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio giacché - pur dovendo ritenersi sanzionata con la nullità la violazione della norma suddetta - tuttavia tale principio va coordinato con quello della domanda e della disponibilità delle prove e postula pertanto che risultino dagli Atti i presupposti di fatto della nullità medesima, mentre non può trovare applicazione quando il relativo accertamento richieda indagini di fatto per le quali manchino gli elementi necessari. (V 2399/84, mass n 434437; (V 6356/83, mass n 431082).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)