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Sez. 3, Sentenza n. 2190 del 27/07/1973 (Rv. 365423 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - STRADE - IMPRENDITORE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE - OBBLIGO DI EVITARE PERICOLI OCCULTI.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365423-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - STRADE - IMPRENDITORE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE - OBBLIGO DI EVITARE PERICOLI OCCULTI.*

L'imprenditore, che svolga lavori concernenti la manutenzione e la riparazione delle strade, e tenuto, oltre che ad osservare limiti precisi imposti dalla legge, anche il principio del neminem laedere che impone di tenere aperte le strade al pubblico transito in condizioni tali che non ne derivi per gli utenti, i quali fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente transitabilita, una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obiettivo della non visibilita del pericolo, sia per il carattere soggettivo della non prevedibilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)