Sez. 3, Sentenza n. 9743 del 08/11/1996 (Rv. 500405 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | D'impresa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di esecuzione di lavori edilizi.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Costituisce esercizio di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., l'attività di impresa che per i metodi usati, per gli strumenti adoperati, per le immutazioni arrecate allo stato dei luoghi cui ha accesso il pubblico, sia suscettibile di esporre gli utenti della pubblica via al rischio di una errata percezione del pericolo (nella specie, è stata ritenuta pericolosa l'attività di una impresa che, nell'esecuzione di lavori edilizi, aveva creato un dislivello - prima inesistente - tra il marciapiede ed il sedime viario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)