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Sez. 3, Sentenza n. 9696 del 28/09/1998 (Rv. 519224 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Forma - Comunicazione con semplice lettera raccomandata - Sufficienza - Limiti - Onere probatorio del locatore - Configurabilità - Oggetto - Conoscenza della raccomandata da parte del conduttore, quanto meno ex art. 1335 cod. civ..
Stato
decisa il 1998-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519224-01

LOCAZIONE - DISDETTA

Per quanto l'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392 prescriva che la disdetta del contratto di locazione deve essere comunicata con semplice lettera raccomandata, spetta comunque al locatore dare la prova non solo del suo invio, ma anche del fatto che la raccomandata sia giunta a conoscenza del conduttore, quanto meno alla stregua della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)