Sez. 3, Sentenza n. 8006 del 02/04/2009 (Rv. 607870 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Natura - Atto recettizio - Conseguenze - Ricezione oltre il termine contrattualmente pattuito - Tardività.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta di un contratto di locazione (nella specie, relativo ad immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione), è un atto recettizio, che produce i propri effetti (consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto, e non già nello sciogliere il contratto in corso) solo dal momento in cui perviene al destinatario, salva una diversa pattuizione delle parti. È, pertanto, tardiva la disdetta spedita prima del termine contrattualmente previsto per l'esercizio della relativa facoltà, ma pervenuta al destinatario successivamente a tale data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)