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Sez. 3, Sentenza n. 7546 del 23/05/2002 (Rv. 554667 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Aumenti ed aggiornamenti - Richiesta del locatore - Necessità - Forma - Raccomandata - Atti equipollenti - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554667-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di contratto di locazione, le richieste di aumento o di aggiornamento del canone possono essere avanzate dal locatore, oltre che mediante lettera raccomandata, anche con atti equipollenti, purché sia rispettata la forma scritta e sia chiaramente manifestata la volontà del locatore di richiederli (nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito, perché accertasse se gli estratti conto periodici, inoltrati da parte attrice alla controparte, potevano integrare atti equipollenti delle richieste di aumento od aggiornamento nella forma di cui agli artt. 23 e 24 legge n.392 del 1978).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)