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Sez. U, Sentenza n. 1264 del 15/12/2000 (Rv. 542653 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Infrazioni in materia edilizia - Contestazioni sulla legittimità del procedimento di esazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542653-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

In materia di infrazioni edilizie di cui alla legge n. 10 del 1977, le contestazioni dei privati, concernenti "l'an" e il "quantum" delle sanzioni ripristinatorie o riguardanti la legittimità del procedimento di esazione, sono devolute ai sensi dell'articolo 16 legge cit. alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo; poiché la sanzione della demolizione ha sempre carattere ripristinatorio e attiene al potere autoritativo spettante al sindaco, la contestazione da parte del proprietario costruttore della legittimità dell'uso di tale potere, per effetto di mancanza di titolo ovvero per eccessività della spesa anticipata dal comune ai fini della demolizione dell'opera abusiva, investe la correttezza dell'esercizio dell'indicato potere e si ricollega a posizioni di interesse legittimo, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)