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Sez. 5, Sentenza n. 7114 del 22/12/1998 Cc. (dep. 02/03/1999) Rv. 212696 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | PM - Competenza esclusiva del procuratore della repubblica presso il tribunale del riesame - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212696-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Poiché il PM "ripete" la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni, in difetto di una espressa disposizione in senso contrario, l'organo dell'accusa può esercitare le sue funzioni consultive solo nei procedimenti incardinati presso il "suo" giudice. Il principio trova applicazione sia per la partecipazione del PM all'udienza, sia per l'esercizio del diritto di impugnazione ed anche nei procedimenti incidentali, relativi a misure cautelari, personali o reali. Pertanto, qualora il legislatore adoperi genericamente l'espressione "pubblico ministero", la stessa deve ritenersi relativa solo al rappresentante dell'ufficio presso il giudice competente, con la conseguenza che, quando il riesame o l'appello hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il tribunale della libertà, è il PM costituito presso tale organo ad essere legittimato a ricevere l'avviso per l'udienza camerale, a partecipare al procedimento ed a proporre l'eventuale impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)