Sez. 5, Sentenza n. 30100 del 03/06/2010 Cc. (dep. 29/07/2010) Rv. 247886 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Legittimazione del P.M. competente presso il giudice che ha emesso il provvedimento a partecipare al procedimento di riesame - Esclusione - Competenza del P.M. presso il Tribunale del riesame.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di misure cautelari reali, il P.M. legittimato a partecipare all'udienza camerale è quello istituzionalmente incardinato presso l'ufficio competente a giudicare e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, in tal caso, la legittimazione spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame. (La Corte ha rilevato che la partecipazione del P.M. alle udienza camerali in materia di misure cautelari reali è facoltativa e non obbligatoria, l'intervento del P.M. non legittimato non costituisce motivo di nullità, non essendovi al riguardo alcuna espressa previsione, e deve considerarsi "tamquam non esset").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)