Sez. 1, Sentenza n. 21397 del 14/03/2007 Cc. (dep. 31/05/2007) Rv. 236716 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Competenza esclusiva del procuratore della repubblica presso il tribunale del riesame - Reati inclusi nell'elenco di cui all' art. 51 comma terzo ter cod.proc.pen. - Prevalenza di tale competenza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame o di appello di una misura cautelare reale, il pubblico ministero legittimato a ricevere la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ed a partecipare all'udienza stessa è quello competente a svolgere le funzioni presso il tribunale competente per la decisione in merito alla procedura incidentale, anche nel caso in cui i provvedimenti originari erano stati richiesti dal procuratore distrettuale funzionalmente competente allo svolgimento delle indagini per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma terzo-bis cod.proc.pen., in quanto nella disciplina dei procedimenti di riesame od appello delle misure cautelari reali nessuna disposizione rinvia espressamente al disposto dell'art. 309, comma ottavo bis cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)