Sez. 1, Sentenza n. 38717 del 31/01/2013 Cc. (dep. 19/09/2013) Rv. 256881 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Sostituzione della pena detentiva - Potere del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, atteso che gli artt. 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 attribuiscono espressamente tale facoltà al giudice che pronuncia la condanna.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)