Sez. 1 - , Sentenza n. 43278 del 18/09/2019 Cc. (dep. 22/10/2019) Rv. 277145 - 02
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Reato continuato - "Abolitio criminis" relativa al reato più grave - Nuova determinazione di pena per il reato satellite - Richiesta del condannato di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e di revoca della sospensione condizionale - Provvedimento di rigetto - Legittimità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
In tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, che venga così ad essere risolto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice – nel rideterminare la pena per il residuo reato già satellite – respinga la richiesta del condannato di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria e di revocare il beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, non rientrando siffatte modifiche del trattamento sanzionatorio tra i poteri del giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)