Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 12/12/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203358 - 01
Pena - Giudice di sorveglianza (Competenza) | Sostituzione della pena detentiva - Durata della sanzione sostitutiva - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di libertà controllata.
Pena - Giudice di sorveglianza (Competenza)
Gli artt. 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuano nel giudice che pronuncia la sentenza di condanna l'organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, all'eventuale sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice; resta dunque esclusa - perché si risolverebbe in una attività decisoria compiuta da organo non legittimato - la possibilità di un intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza possa dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. (Nella specie la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premesso il diritto-dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni della sentenza, l'entità temporale della libertà controllata, sostituita in sentenza "per analogo periodo", alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne aveva fissato la durata in mesi dieci giorni ventiquattro, richiamandosi al disposto dell'art. 57 legge n. 689 del 1981, in base al quale un giorno di pena detentiva equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà controllata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)