Sez. 1, Sentenza n. 729 del 16/03/1971 (Rv. 350529 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Le Disposizioni degli artt 263 e segg cod proc civ sono applicabili soltanto nei casi in cui il diritto sostanziale ponga a carico di una parte l'Obbligo di rendere il conto. (V 828'69, mass n 339163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)