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Sez. 1, Sentenza n. 729 del 16/03/1971 (Rv. 350529 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350529-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Le Disposizioni degli artt 263 e segg cod proc civ sono applicabili soltanto nei casi in cui il diritto sostanziale ponga a carico di una parte l'Obbligo di rendere il conto. (V 828'69, mass n 339163).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)