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Sez. 5, Sentenza n. 11582 del 29/01/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287745-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.
Stato
decisa il 2025-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287745-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)