Sez. 3, Sentenza n. 34161 del 10/09/2025 Ud. (dep. 17/10/2025) Rv. 288735-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Ordinaria trattazione cartolare introdotta dall'art. 598-bis cod. proc. pen. - Rinnovazione del decreto di citazione in appello per violazione del termine di comparizione - Notificazione del decreto di rinvio al difensore di fiducia anziché all'imputato - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità con ricorso per cassazione - Precisazioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO
In tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio, comunicato al solo difensore di fiducia, nel caso di posticipazione dell'udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine a comparire, integra una nullità a regime intermedio, deducibile anche con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assenza delle parti in tutte le fasi del giudizio cartolare non consente di ritenere operanti i limiti di deducibilità imposti dall'art. 180 cod. proc. pen. e le sanatorie previste dall'art. 182 cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)