diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 27880 del 16/05/2023 Ud. (dep. 27/06/2023) Rv. 284898 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284898-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.

Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)