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Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 24/04/1975 (Rv. 375199 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375199-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il giuramento suppletorio e un mezzo di prova sottratto alla disponibilita delle parti ed affidato alla discrezionalita del giudice del merito, il quale e libero nell'apprezzare se la domanda o l'eccezione sia sorretta dalla semiplena probatio e non e affatto tenuto a deferirlo, e tanto meno a deferirlo alla parte che ne faccia richiesta. (Conf 379/74, mass n 368061; 1120/73, mass n 363608; (Conf 65/72, mass n 355758).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)