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Sez. 1, Sentenza n. 2708 del 23/10/1973 (Rv. 366216 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366216-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE.*

Si ha mutatio libelli, non consentita dall'art 184 cod proc civ, quando la parte immuti radicalmente, nel corso del giudizio, l'oggetto della sua pretesa originaria (petitum), ovvero immuti il fatto giuridico del diritto originariamente vantato (causa petendi), introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nello atto introduttivo del giudizio. (V 1421/72, mass n 358023).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)