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Sez. 2, Sentenza n. 1421 del 10/05/1972 (Rv. 358023 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - MUTATIO LIBELLI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358023-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - MUTATIO LIBELLI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Si ha mutatio libelli, non consentita dall'art 184 cod proc civ, quando la parte innovi radicalmente, nel corso del giudizio, l'oggetto della sua originaria pretesa (petitum), ovvero immuti il fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato (causa petendi), introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, tale da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, quindi, il regolare svolgimento del contraddittorio. (nella specie, e stato ritenuto costituire mutatio libelli la domanda di condanna del chiamato in causa alla rimozione di opere di convogliamento di acque ed al risarcimento dei danni cagionati alla proprieta comunale, avanzata in corso di causa da un comune il quale, convenuto dal proprietario di un immobile per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito del crollo di un muro di proprieta comunale, aveva chiamato in causa un terzo - limitandosi a chiedere di essere da costui garantito - sull'assunto che il crollo si era verificato per il convogliamento, eseguito dal terzo contro il muro in questione, delle acque bianche e piovane defluenti da una sovrastante collina). (Conf 1153'70, mass n 346745; 855'70, mass n 346219).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)