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Sez. L, Sentenza n. 14073 del 28/09/2002 (Rv. 557693 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IN GENERE | Retroattività - Limiti - Applicazione in tema di sospensione della erogazione della pensione di invalidità da parte dell'E.N.P.A.F. a causa dello svolgimento di attività lavorativa da parte del pensionato.
Stato
decisa il 2002-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557693-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IN GENERE

Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. In materia previdenziale, in particolare, nel caso in cui si verifichi una successione di leggi, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la sospensione della erogazione della pensione di invalidità disposta dall'E.N.P.A.F., nei confronti di un pensionato che svolgeva l'attività di informatore scientifico, in applicazione del D.M. 15 novembre 1994, che, modificando l'art. 14 del D.M. 24 febbraio 1992, ha subordinato, a decorrere dal 1995, la corresponsione della pensione stessa alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, da parte dell'iscritto).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)