Sez. 1, Sentenza n. 18955 del 28/09/2005 (Rv. 583292 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO | Copertura costituzionale - Limiti - Derogabilità dalla legge ordinaria - Condizioni - Fattispecie in tema di corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane titolari di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana.
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO
Il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., che regola l'efficacia della legge nel tempo, non ha copertura costituzionale al di fuori dell'ambito delle norme penali incriminatrici, e può quindi essere derogato dalla legge ordinaria, la quale, se non può trovare applicazione ai rapporti esauriti, modificandone gli elementi costitutivi, ben può incidere sui loro effetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che contrastino con detto principio la legge 26 gennaio 1980, n. 16, che, in tema di corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane titolari di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, ha introdotto benefici in dipendenza di fatti verificatisi nel passato, i cui effetti sfuggivano ad espressa disposizione di legge, e le successive leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98, che hanno esteso detti benefici anche ai soggetti che non si fossero tempestivamente adoperati per ottenerne la concessione, disponendo la riapertura dei termini originariamente fissati).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 26/01/1980 num. 86, Legge 05/04/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1999 num. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)