Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014 (Rv. 632638 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione del ricorrente in cassazione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'impugnazione - Versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Esclusione.
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Il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)