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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7368 del 22/03/2017 (Rv. 643484 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione del ricorrente in cassazione al patrocinio a spese dello Stato – Rigetto dell’impugnazione – Versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643484-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 lett. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)