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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 6159 del 26/03/2015 (Rv. 634711 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento di denuncia di nuova opera o di danno temuto - Considerazione autonoma della sua durata - Esclusione - Computo unitamente al giudizio di merito di primo grado - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634711-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'eccessiva durata di un procedimento cautelare non può essere presa in considerazione in via autonoma, in quanto esso è incidentale e strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce, sicché nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di merito va computato anche il periodo necessario per esaminare la denuncia di nuova opera o di danno temuto ex art. 688 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)