Sez. 1, Sentenza n. 23842 del 19/11/2007 (Rv. 601201 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equo indennizzo per la protrazione del processo oltre il termine ragionevole - Procedimento cautelare - Considerazione autonoma della sua durata - Esclusione - Computo nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di merito - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per il danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'eccessiva durata di un procedimento cautelare non può essere presa in considerazione in via autonoma, in quanto esso é incidentale e strumentale rispetto al giudizio di merito in cui si inserisce; pertanto, va computato nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di merito anche il periodo necessario per esaminare la richiesta di misura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)