Sez. 2 - , Ordinanza n. 11151 del 09/05/2018 (Rv. 648319 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Irragionevole durata del processo - Diritto all'indennizzo - Accertamento tecnico preventivo non seguito dal giudizio di merito - Considerazione autonoma della sua durata - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'eccessivo protrarsi di un accertamento tecnico preventivo non può valutarsi autonomamente, ove la parte si limiti ad instaurare – o a resistere ad – una fase giudiziale prodromica, rinunciando a quella successiva dell'accertamento nel merito del diritto, atteso che gli artt. 6, par. 1, CEDU e 4 l. n. 89 del 2001 rimandano al risultato normalmente utile, complessivo e finale dell'esercizio della giurisdizione domandato dalla parte privata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)