Sez. 6, Sentenza n. 795 del 30/11/1998 Ud. (dep. 21/01/1999) Rv. 213906 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO | Reato di esercizio abusivo di una professione - Associazione professionale costituitasi parte civile (nella specie, Associazione nazionale medici dentisti) - Danno morale e patrimoniale - Configurabilità- Definizione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO
Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'art. 348 cod. pen., la costituzione di parte civile dell'associazione professionale (nella specie, l'Associazione nazionale medici dentisti - ANDI -) mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)