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Sez. 2, Sentenza n. 392 del 09/02/1973 (Rv. 362349 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - ESTENSIONE DEL DIVIETO - PROVA TESTIMONIALE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA MATERIALE DEL TEMA OGGETTO DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA SENZA LIMITAZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362349-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - ESTENSIONE DEL DIVIETO - PROVA TESTIMONIALE DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA MATERIALE DEL TEMA OGGETTO DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITA SENZA LIMITAZIONI.*

Il divieto all'ammissione della prova testimoniale sancito in linea generale dall'art 2722 cod civ in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, concerne solo le pattuizioni dirette a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio consacrato nell'atto scritto, con la conseguenza che nell'ambito di tale divieto non rientra la prova orale che sia diretta ad accertare semplicemente la reale ed esatta consistenza materiale del bene che formo oggetto del negozio, attraverso la individuazione degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. (Conf 578/1971, mass n 350288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)