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Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 21/05/1977 (Rv. 385838 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE DI RESPONSABILITA DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385838-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE DI RESPONSABILITA DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - PROPONIBILITA.*

Dalla sentenza penale che abbia escluso o dichiarato dubbia soltanto la esistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), consegue, bensi, la preclusione dell'ordinaria Azione civile, fondata sullo art 2043 cod civ, ma non anche di quella ex art 2054 cod civ, giacche quest'ultimo articolo, ponendo a carico del conducente l'Onere della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, non si e limitato soltanto ad introdurre una presunzione di colpa ed a derogare alle comuni regole probatorie della responsabilita, ma ha imposto altresi, al conducente dei mezzi per definizione pericolosi l'Obbligo di un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendentesi fino agli estremi limiti possibili della diligenza, sicche sussiste una differenza quanto meno quantitativa, d'intensita o di livello, tra colpa civile prevista dall'art 2054 cod civ e quella penale. (V 2048/71, mass n 352704; (V 806/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)