Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 12/05/1973 (Rv. 363868 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - DETERMINAZIONE - CRITERI STABILITI DAGLI ARTT 14 LETTERA G E 21 DELLA LEGGE N 143 DEL 1949 - APPLICABILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'INGEGNERE - FATTISPECIE.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ONORARI - DETERMINAZIONE - CRITERI STABILITI DAGLI ARTT 14 LETTERA G E 21 DELLA LEGGE N 143 DEL 1949 - APPLICABILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'INGEGNERE - FATTISPECIE.*
In materia di retribuzione per prestazioni professionali di un ingegnere, al fine di poter applicare la percentuale prevista dalla lettera G dell'art 14 della legge 2 marzo 1949, n 143, il professionista deve dimostrare che le strutture richiedevano speciale studio tecnico; mentre, per applicarsi la maggiorazione prevista dall'art 21 della stessa legge, e necessaria la prova che l'opera presentava speciali difficolta, di progetto e di esecuzione, tali da richiedere uno sviluppo di elaborazione tecnica superiore al normale. (nella specie, la SC ha ritenuto esatta la pronunzia impugnata che, in Mancanza delle suddette prove, aveva applicato l'art 13 della legge citata, in relazione al DM 25 giugno 1953, con aliquota pari allo zero virgola quarantadue per cento). (V 334/69, mass nn 338330 e 338331).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 14, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)