Sez. 1, Sentenza n. 11304 del 30/12/1994 (Rv. 489469 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) | Preclusione di cui all'art. 25 abrogato codice di procedura penale - Giudizio civile - Operatività della preclusione - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA)
La preclusione posta dall'art. 25 dell'abrogato codice di procedura penale - secondo il quale l'azione civile non è proponibile, proseguibile o riproponibile qualora nel giudizio penale non vi è prova sufficiente in ordine alla sussistenza del fatto ovvero alla commissione di esso da parte dell'imputato - non opera quando le considerazioni che hanno portato all'assoluzione per insufficienza di prove dell'imputato attengono esclusivamente all'elemento soggettivo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 19/10/1930 num. 1399 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)