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Sez. 3, Sentenza n. 11162 del 13/12/1996 (Rv. 501314 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) | Art. 652 del nuovo cod. proc. pen. - Applicabilità anche alle sentenze penali passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale - Sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato - Efficacia nel giudizio civile di danno - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501314-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA)

In virtù degli artt. 652 del nuovo codice di procedura penale - la cui disposizione è applicabile non solo quando la sentenza penale sia passata in giudicato dopo l'entrata in vigore di detto codice, ma anche quando lo sia anteriormente - il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre gli effetti preclusivi previsti dalla norma stessa solo quando contenga, in termini categorici, un effettivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)