Sez. 3, Sentenza n. 18490 del 25/08/2006 (Rv. 593583 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Liquidazione "per equivalente" - Risarcimento del mancato guadagno - Ammissibilità - Condizione - Causa del mancato guadagno - Prova - Criteri presuntivi ed equitativi - Ammissibilità - Criterio dell'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito - Modalità di calcolo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento riconducibile al mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi (quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito), previa valutazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive attinenti al caso specifico; in quest'ultima ipotesi, gli interessi non possono essere computati, a far data dalla verificazione dell'illecito, sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riguardo ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) in ordine ai quali l'importo equivalente del bene perduto si incrementa nominalmente, sulla scorta dei prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)