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Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 01/03/2007 (Rv. 596659 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Liquidazione "per equivalente" - Criterio di calcolo con riferimento al momento della decisione - Individuazione - Attribuzione degli interessi al tasso legale dalla data dell'illecito sul capitale dovuto mediamente rivalutato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596659-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", ovvero con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, il criterio più idoneo allo scopo per l'adeguamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio è quello dell'attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato, che si persegue dividendo la sorte capitale attualizzata per il coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo all'anno dell'evento dannoso e aggiungendo al capitale non attualizzato la metà della rivalutazione maturata. (Nella specie, la S.C., richiamandosi all'enunciato criterio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale, "in subiecta materia", era stato applicato il criterio di calcolo costituito dalla rendita assicurata dai certificati del tesoro, caratterizzato, in negativo, da una considerevole instabilità conseguente alle molteplici variabili incidenti su detti titoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)