Sez. L, Sentenza n. 14073 del 25/10/2000 (Rv. 541205 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Erronea dichiarazione di inammissibilità del controricorso - Assenza di errori di percezione derivanti dall'omesso esame dell'atto - Vizio revocatorio - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Con riferimento alle pronunzie della Corte di cassazione, non costituisce vizio revocatorio, ex art. 391 bis cod. proc. civ., l'erronea dichiarazione di inammissibilità del controricorso, ove l'omesso esame dell'atto non abbia comportato un errore di percezione del giudice, evitabile mediante la lettura delle allegazioni difensive ivi contenute (nella specie, la parte ricorrente in revocazione si era limitata a prospettare l'eventualità di un diverso esito del precedente giudizio di legittimità, ove fossero state esaminate le deduzioni difensive contenute nel controricorso da lei proposto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)